DECISIONE (UE) 2019/1875 DEL CONSIGLIO dell’8 novembre 2019 relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore. IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e l’articolo 218, paragrafo 7, vista la proposta della Commissione europea, vista l’approvazione del Parlamento europeo, considerando quanto segue:
È approvato, a nome dell’Unione, l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Ai fini dell’articolo 9.18 (Modifica e rettifica dei settori interessati), la posizione dell’Unione in merito alle modifiche o rettifiche degli allegati da 9-A a 9-I dell’accordo è approvata dalla Commissione previa consultazione del comitato speciale nominato dal Consiglio conformemente all’articolo 207, paragrafo 3, del trattato. Il presente articolo non si applica alle modifiche agli impegni di cui all’allegato 9-E, parte 2, dell’accordo.
Ai fini degli articoli 10.17 (Sistema di protezione delle indicazioni geografiche) e 10.18 (Modifica dell’elenco delle indicazioni geografiche) dell’accordo, la posizione dell’Unione in merito alle modifiche degli allegati 10-A e 10-B dell’accordo è approvata dalla Commissione.
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 16.13, paragrafo 2, dell’accordo, per esprimere il consenso dell’Unione a essere vincolata dall’accordo.
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. (21/11/2019)
Fatto a Lussemburgo, il 8 novembre 2019.
WITH ♡ BY Sun-TIMES